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STATUTO ASSOCIAZIONE NAZIONALE “LAGHI E LAGUNE D’ITALIA” TITOLO I DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA
Art.1 Denominazione, sede e durata 1. E’ costituita, ai sensi degli artt. 14 e segg. del codice civile, un’associazione di promozione sociale volontaria denominata Associazione Nazionale “Laghi e Lagune d’Italia”. 2. L’Associazione ha sede presso l’ente titolare della presidenza. 3. L’Associazione potrà dotarsi di Sezioni locali, prive di autonomia giuridica e gestionale. 4. L’Associazione assume come proprio segno di identificazione la dicitura “Laghi e Lagune d’Italia” e il logo riportato in allegato come parte integrante del presente atto. 5. L’Associazione ha durata illimitata. TITOLO II SCOPI DELL’ASSOCIAZIONE
Art.2 Scopi dell’Associazione 1. L’Associazione ha lo scopo di affermare e promuovere le politiche relative alla salvaguardia e valorizzazione del patrimonio ambientale, economico e culturale delle lagune e dei laghi d’Italia. 2. L’Associazione non persegue scopo di lucro. 3. L’Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle di cui sopra, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse e comunque in via non prevalente. 4. L’Associazione è un centro permanente di vita associativa che si prefigge di operare in collaborazione con le Regioni, gli Enti Locali, le Associazioni delle Regioni, le Associazioni degli Enti Locali, delle Università, degli istituti scolastici e tutti i soggetti pubblici e privati le cui finalità siano compatibili con gli scopi dell’associazione. 5. L’Associazione ha inoltre lo scopo di : - sviluppare tutte le opportune iniziative mirate a salvaguardare e valorizzare il patrimonio ambientale, economico e culturale delle lagune e dei laghi d’Italia, con particolare riferimento alla: - gestione ambientale (qualità delle acque e dell’ecosistema); - promozione turistica; - riqualificazione dell’attività di pesca; - catalogazione, codificazione e promozione dei prodotti agro-alimentari, della gastronomia e dell’artigianato; - promozione delle attività sportive compatibili; - contribuire alla definizione delle politiche nazionali e regionali necessarie per ottimizzare l’uso produttivo dei laghi e delle lagune; - promuovere attività di ricerca, confronto ed approfondimento specialistico sia con il mondo istituzionale che con quello scientifico e culturale; - costituire un costante sistema informativo tra le città aderenti al fine di determinare la circolazione dei processi innovativi nella gestione dei corpi lagunari e lacuali; - monitorare, raccogliere, diffondere e valorizzare studi, ricerche, buone pratiche e, in generale, esperienze di sviluppo sostenibile in corso a livello territoriale e locale, promuovendone anche la valorizzazione presso Organismi nazionali e internazionali; - promuovere e coordinare azioni e iniziative per ottenere finanziamenti, crediti, sostegni e misure legislative da parte della UE, dello Stato, delle Regioni; - operare per costruire le basi di collaborazione con altre associazioni italiane, europee e internazionali anche al fine di predisporre progetti concreti di carattere transnazionale; - promuovere e coordinare associazioni infraregionali fra enti locali aventi scopi compatibili con quelli dell’associazione; - svolgere ogni altra iniziativa utile al raggiungimento dello scopo sociale. Art. 3 Attività Istituzionali e strumentali accessorie
1. Per il conseguimento degli scopi sociali, l’Associazione potrà: a) promuovere occasioni di incontro e confronto tra operatori e politici; b) costituire una Banca Dati Progetti che dovrà principalmente: - monitorare i progetti in atto nei Comuni e seguirne l’evoluzione; - raccogliere le esperienze più significative valorizzando il lavoro delle amministrazioni che le hanno prodotte; - sistematizzare le esperienze e costruire modelli esportabili in altre realtà e rendere tale patrimonio informativo disponibile ai Comuni; c)attivare interventi territoriali per: - la costituzione di gruppi di lavoro sulle tematiche relative ai progetti; - l’avvio di laboratori per lo studio, l’analisi delle buone pratiche, la verifica e valutazione di metodi organizzativi efficaci ed efficienti, l’identificazione di indicatori quantitativi e qualitativi verificabili; - la creazione di staff di operatori qualificati e competenti in diverse tematiche (urbanistica, ambiente, scuola, ecc…) in grado di supportare le diverse esperienze territoriali; d)attivare stage, laboratori, corsi di formazione, convegni, ecc.. mirati ad offrire adeguati strumenti formativi; e)offrire servizi di consulenza scientifica ed organizzativa, ricerca, progettazione, animazione, ed ogni forma di efficace sostegno a tutti coloro che sono interessati alla realizzazione di progetti e/o iniziative tese a migliorare i rapporti e gli ambienti di vita degli abitanti del territorio (bambini, adolescenti, giovani, anziani, donne e uomini….); f) realizzare iniziative di diffusione della conoscenza, promozione e tutela del patrimonio ambientale e culturale delle lagune e dei laghi d’Italia; g) realizzare progetti editoriali producendo materiali sui supporti attualmente in uso o su quelli che si renderanno disponibili in futuro; h) effettuare tutte le operazioni economiche e finanziarie utili e necessarie alle realizzazione delle finalità associative; i) esercitare, in via meramente marginale e senza scopi di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento, nel rispetto delle normative amministrative e fiscali vigenti. TITOLO III ASSOCIATI Art.4 Rapporto associativo 1. Il numero degli associati è illimitato. Possono iscriversi come soci le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità Montane anche nelle forme associative di cui al Capo V^ del D. Lgs. n. 267/2000, e altri Enti locali nonché gli Enti di gestione delle aree protette e tutti i soggetti pubblici le cui finalità siano compatibili con gli scopi dell’Associazione. 2. Sono soci fondatori i soggetti di cui sopra che siano intervenuti nell’atto costitutivo. 3. Sono soci ordinari i soggetti di cui sopra la cui domanda di ammissione verrà accettata con delibera del Consiglio Direttivo. Art.5 Diritti degli associati 1. Tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa annuale, indipendentemente dalle categorie cui appartengono, hanno parità di diritti ed in particolare, oltre a quanto previsto nei successivi articoli, possono: - esprimere il diritto di voto in ogni materia oggetto di delibera, anche in relazione all’approvazione e alle modifiche dello statuto e dei regolamenti, nonché alla nomina degli organi direttivi dell’Associazione; - partecipare all’Assemblea e alle riunioni sociali; - partecipare alle attività e alle manifestazioni indette dall’Associazione; - ricevere le pubblicazioni e il materiale associativo dell’Associazione; - presentare nelle riunioni sociali lavori, studi ed esperienze utili al perseguimento dei fini sociali dell’Associazione; - usufruire del materiale informativo bibliografico disponibile presso l’Associazione. 2. La partecipazione all’Associazione non può essere temporanea, salva la facoltà di recesso di cui infra. Art.6 Acquisizione e perdita della qualifica di associato 1. Per essere ammessi ad associarsi è necessario presentare domanda scritta al Consiglio direttivo con l’osservanza delle seguenti modalità: a) indicare denominazione, sede sociale e codice fiscale; b) allegare copia del proprio statuto e dell’atto con cui il competente organo deliberativo abbia manifestato la volontà di adesione; c) dichiarare di attenersi al presente statuto, agli eventuali regolamenti interni e alle deliberazioni assunte dagli organi sociali. 2. Qualora il Consiglio direttivo ritenga non esistano i presupposti per consentire l’ammissione ad associato, deve fornire adeguata motivazione per iscritto all’aspirante. 3. Contro il provvedimento di diniego di ammissione l’aspirante associato può presentare ricorso che deve essere discusso dall’Assemblea nella prima convocazione ordinaria. 4. L’accoglimento della domanda di ammissione deve essere comunicato mediante lettera scritta entro 30 giorni dalla data di adozione della decisione, a cura dell’organo deliberativo medesimo. 5. Il Consiglio direttivo cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro degli associati, dopo il versamento della quota associativa. 6. La qualità di associato si perde per esclusione, recesso o scioglimento. 7. Con decisione adottata dal Consiglio direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri, gli associati sono esclusi: a) per comportamento gravemente contrastante con gli scopi dell’Associazione; b) quando non ottemperino al presente statuto o alle deliberazioni degli organi sociali; c) quando in qualunque modo arrechino volontariamente danni morali o materiali all’Associazione; d) quando si rendano morosi nel pagamento delle quote associative e /o delle ulteriori quote annuali richieste. 8. In ogni caso, prima di procedere all’esclusione, devono essere contestati per iscritto all’associato gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. 9. Gli associati esclusi possono ricorrere contro il provvedimento di esclusione; sul ricorso deciderà con delibera inappellabile l’Assemblea degli associati, nella prima riunione ordinaria. 10.Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato per iscritto all’Associazione, che ne prende atto nella prima riunione utile del Consiglio direttivo. 11.Lo scioglimento del vincolo associativo ha effetto immediato, ma non esenta l’associato dimissionario dal pagamento della quota associativa e/o delle ulteriori quote richieste relative all’anno in corso. Art.7 Soggetti sostenitori 1. Partecipano altresì a pieno titolo alla vita e alle iniziative dell’Associazione, quei soggetti – diversi da quelli di cui all’art. 4 – persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, ed ogni altro ente anche non riconosciuto che, condividendo gli scopi dell’Associazione, assumono – o intendano assumere nel breve periodo – un impegno attivo per il raggiungimento degli scopi sociali. 2. L’attività prevalente di questi soggetti non deve essere in contrasto o incompatibile con le finalità perseguite dall’Associazione. 3. Le richieste di partecipazione sono vagliate dal Consiglio Direttivo che decide sulla loro ammissibilità in base alla significatività delle attività svolte in relazione agli scopi dell’Associazione. 4. I soggetti sostenitori hanno diritto, secondo le condizioni stabilite dal Regolamento dell’Associazione a: - partecipare all’Assemblea e alle riunioni sociali senza diritto di voto; - partecipare alle attività e alle manifestazioni indette dall’Associazione; - ricevere le pubblicazioni e il materiale associativo dell’Associazione; - presentare nelle riunioni sociali lavori, studi ed esperienze utili al perseguimento dei fini sociali dell’Associazione; - usufruire del materiale informativo bibliografico disponibile presso l’Associazione. TITOLO IV RISORSE ECONOMICHE
Art. 8 Risorse economiche e fondo comune 1. L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da: a) quote associative annuali che all’atto della costituzione dell’Associazione sono fissate in: Comuni fino a 5.000 abitanti euro 517,00 da 5.001 a 10.000 abitanti “ 1.033,00 oltre 10.000 abitanti “ 1.550,00 Province “ 1.550,00 Regioni “ 2.583,00 Enti Parco “ 1.550,00 Socio sostenitore “ 258,00 Comunità Montane e Unioni Intercomunali in base alla popolazione del comprensorio territoriale con quote come per i Comuni; b) contributi straordinari richiesti ai propri associati; c) erogazioni liberali in denaro volontarie da parte degli associati; d) contributi erogati da soggetti pubblici e enti privati; e) donazioni, lasciti, elargizioni, concessi senza condizioni che limitino l’autonomia dell’Associazione; f) entrate derivanti da convenzioni o da cessioni di beni o servizi ad associati o a terzi; g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali o da iniziative promozionali; h) qualsiasi altra entrata dell’associazione. 2. Le somme versate per le quote annuali non sono rimborsabili in nessun caso. 3. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili. 4. Il fondo comune, costituito - a titolo esemplificativo e non esaustivo - da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall’Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento. Art. 9 Gestione economico-finanziaria 1. L’esercizio sociale dell’Associazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. 2. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige entro il mese di aprile il rendiconto economico e finanziario, corredato da una relazione sulle attività da sottoporre all’Assemblea degli associati, per la sua approvazione. 3. L’eventuale avanzo di gestione deve essere reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste. 4. Le eventuali perdite maturate, che non trovano copertura nelle riserve patrimoniali a disposizione dell’Associazione, sono a carico di tutti gli associati e quanto necessario alla loro copertura dovrà essere versato, secondo i criteri, i termini e le modalità stabiliti dall’Assemblea degli associati.
TITOLO V ORGANI SOCIALI Art. 10 Organi dell’Associazione 1. Sono organi dell’Associazione: a)l’Assemblea degli associati; b)il Consiglio Direttivo; c)il Presidente; d)il Segretario; e)Il Collegio dei Revisori (ove nominato dall’Assemblea). Tutte le cariche sociali non sono retribuite. Art. 11 Composizione e funzioni dell’Assemblea
1. L’Assemblea è composta da tanti membri quanti sono gli associati; ciascun Ente associato è rappresentato dal proprio Presidente o Sindaco pro-tempore, o da altra persona munita di regolare delega di poteri e capacità decisionale. 2. L’Assemblea è riunita in seduta ordinaria o straordinaria ed è convocata dal Presidente del Consiglio direttivo, previa deliberazione del Consiglio stesso. 3. L’Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta all’anno entro il 31 maggio e adempie ai seguenti compiti: a) eleggere, all’occorrenza, il Presidente del Consiglio direttivo; b) eleggere, all’occorrenza, i membri del Consiglio direttivo; c) nominare i membri del Collegio dei Sindaci Revisori; d) discutere e deliberare sul rendiconto economico e finanziario, corredato della relazione sulle attività, relativo all’esercizio precedente; e) discutere e deliberare sul conto economico di previsione, corredato della relazione sulle attività, per l’anno in corso; f) deliberare sulle direttive d’ordine generale dell’Associazione e sull’attività da essa svolta e da svolgere nei vari settori di sua competenza; g) approvare il regolamento interno predisposto dal Consiglio direttivo; h) deliberare su ogni altro argomento sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio direttivo; i) deliberare sui ricorsi presentati da aspiranti non ammessi alla qualità di associati da parte del Consiglio direttivo; j) deliberare sui ricorsi presentati dagli associati avverso le decisioni di espulsione. 4. L’assemblea straordinaria viene indetta quando si renda necessario deliberare sulle seguenti materie: a) scioglimento dell’Associazione; b) proposte di modifica dello statuto sociale; c) ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio direttivo. Art. 12 Attività dell’Assemblea 1. Le convocazioni dell’Assemblea sono effettuate dal Presidente del Consiglio direttivo con avviso scritto da fare pervenire, a mezzo lettera, telegramma, fax o posta elettronica almeno quindici giorni prima della data fissata. 2. L’avviso di convocazione deve contenere l’ordine del giorno, la data, l’orario ed il luogo della prima e della eventuale seconda convocazione da tenersi a distanza di almeno un’ora dalla prima. 3. L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione essa è validamente costituita con la presenza di almeno tre soci. 4. L’Assemblea straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di almeno i due terzi degli associati, tranne quando sia chiamata a deliberare sullo scioglimento dell’Associazione e devoluzione del patrimonio come meglio oltre, nel quale caso è necessaria la presenza dei tre quarti degli associati, sia in prima che in seconda convocazione. 5. In caso di assenza di un ente associato è possibile il conferimento di delega ad altro ente associato, nella persona del suo rappresentante. 6. L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente, o in caso di assenza di entrambi, da persona nominata dall’Assemblea. 7. I verbali delle riunioni dell’Assemblea sono redatti dal Segretario in carica o, in sua assenza, da persona scelta dal Presidente dell’Assemblea fra i presenti. 8. L’Assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza minima della metà più uno dei presenti. In caso di parità di voti l’Assemblea deve essere chiamata subito a votare una seconda volta. 9. L’Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza degli associati, salvo che sullo scioglimento dell’Associazione e devoluzione del patrimonio come meglio oltre, per cui occorre il voto favorevole dei tre quarti (3/4) degli associati. 10. Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti gli associati anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto. 11. L’elezione degli organi amministrativi si basa sul principio del voto singolo e sulla sovranità dell’assemblea degli associati. 12. L’assemblea vota per alzata di mano oppure a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/5 dei presenti. 13. Le deliberazioni adottate dall’Assemblea dovranno essere iscritte su di un apposito libro ed essere firmate da chi ha presieduto l’assemblea e dal verbalizzante. Art.13 Presidenza dell’Assemblea 1. L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo; in sua mancanza l’Assemblea nomina il Presidente scegliendolo fra i legali rappresentanti degli associati presenti. Art.14 Composizione e attività del Consiglio Direttivo 1. Il Consiglio Direttivo e’ formato da un numero dispari minimo di 5 ad un massimo di 9 membri scelti fra gli associati eletti dall’Assemblea in modo da garantire la rappresentanza di Regioni, Province e Comuni; partecipa inoltre quale membro di diritto il Past President di cui al successivo art. 16. 2. I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica tre anni e sono rieleggibili. 3. Il Consiglio elegge al proprio interno il vice Presidente e nomina il Segretario. 4. Il Consiglio Direttivo e’ convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei membri. Nel caso in cui il risultato della frazione porti ad un numero non intero, il calcolo del numero minimo verrà effettuato con arrotondamento per eccesso all’unità. 5. La convocazione e’ fatta a mezzo lettera, telegramma, fax, posta elettronica, da spedirsi non meno di dieci giorni prima dell’adunanza. 6. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti. 7. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. 8. Di ogni seduta viene redatto il relativo verbale. 9. In caso di cessazione (recesso, esclusione, scioglimento, quest’ultimo compatibile con la natura giuridica dell’associato) di uno o più componenti come pure in caso di decadenza dalla carica dovuta ad assenze ingiustificate per almeno 5 volte consecutive, il Consiglio, alla prima riunione, provvede alla sua sostituzione; il consigliere così nominato resterà in carica sino alla successiva Assemblea. I componenti nominati dall'Assemblea scadono con gli altri componenti. 10. Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare l’assemblea perché provveda alla nomina di un nuovo Consiglio. 11. Il consigliere che in una determinata operazione abbia, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto, anche potenziale, con quello dell’Associazione, deve darne notizia agli altri membri del Consiglio ed astenersi dal partecipare alle deliberazioni riguardanti l'operazione stessa. Art. 15 Funzioni del Consiglio direttivo 1. Il Consiglio Direttivo e’ investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione. Spetta, pertanto, fra l’altro a titolo esemplificativo, al Consiglio: a) curare l’esecuzione delle deliberazioni assembleari; b) redigere il rendiconto economico e finanziario consuntivo e il conto economico preventivo, entrambi corredati delle relazione sulle attività; c) predisporre gli eventuali regolamenti interni; d) redigere tutti gli atti e deliberare la stipula dei contratti inerenti l’attività sociale; e) deliberare circa l’ammissione, il recesso e l'esclusione degli associati; f) nominare i responsabili delle Commissioni di Lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell’Associazione; g) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell’Associazione che non siano spettanti all’Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale; h) fissare le quote di ammissione, i contributi associativi nonché la eventuale penale per i ritardati versamenti; i) procedere all’inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi degli associati per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun associato, prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario; j) deliberare sull’adesione e partecipazione dell’Associazione ad enti ed organismi pubblici e privati che interessano l’attività dell’Associazione stessa, designandone i rappresentanti da scegliere tra i membri del Consiglio direttivo stesso; k) coordinare tutte le attività sociali e vigilare sul buon funzionamento delle stesse. Art. 16 Presidente
1. Il Presidente dirige l’Associazione e la rappresenta a tutti gli effetti di fronte a terzi ed in giudizio. 2. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali, sovrintendendo in particolare all’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio direttivo. 3. Il Presidente può delegare al Vice Presidente parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente, qualora quest’ultimo acconsenta. 4. Nel caso in cui il Presidente sia temporaneamente impedito, per qualsiasi causa, all’esercizio delle proprie funzioni, lo stesso viene sostituito dal Vice Presidente in ogni sua attribuzione. La firma del Vice Presidente fa fede, nei confronti dei terzi, dell'assenza o impedimento del Presidente. 5. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, spetta al Vice Presidente convocare, entro 30 giorni, l’Assemblea degli associati per l’elezione del nuovo Presidente. 6. Il Presidente è eletto dall’Assemblea tra i legali rappresentanti degli associati sulla base delle candidature presentate da almeno 5 soci ordinari. Il Presidente resta in carica tre anni ed è consecutivamente rieleggibile una sola volta. 7. Il Presidente, al termine del proprio mandato, avvenuta l’elezione del nuovo Presidente, assume il ruolo di “Past President” e partecipa di diritto ai lavori del Direttivo per un ulteriore mandato. Art. 17 Segretario e Segreteria dell’Associazione 1. Il Segretario dell’Associazione è nominato dal Consiglio direttivo. 2. Secondo le direttive del Consiglio e sotto la supervisione del Presidente, il Segretario coordina la Segreteria permanente e realizza le iniziative deliberate dall’Assemblea. 3. Il Segretario gestisce la tesoreria, amministra il fondo sociale e ne è responsabile di fronte al Consiglio, cura i rapporti con gli Istituti di credito e si occupa degli incassi e dei pagamenti. 4. Dirige gli uffici dell’Associazione curandone gli affari ordinari, aggiorna il libro degli associati, svolge i compiti amministrativi connessi alle sue funzioni e ogni altro compito a lui demandato dal Presidente o dal Consiglio direttivo. 5. Partecipa alle riunioni dell’Assemblea e alle sedute del Consiglio direttivo, col compito di redigere e trascrivere sui libri sociali i relativi verbali. 6. Il Segretario resta in carica tre anni e il suo mandato è rinnovabile. 7. In caso di revoca del mandato o dimissioni il Consiglio direttivo provvede a nominare un nuovo Segretario. Art. 18 Collegio dei Sindaci Revisori 1. Il Collegio dei Sindaci revisori è composto da tre membri effettivi e da due supplenti. 2. Il Collegio dei Sindaci Revisori nomina al proprio interno il Presidente, il quale deve essere iscritto all’albo Nazionale dei Revisori Contabili. 3. La carica di Revisore è inconciliabile con quella di consigliere, ha la durata di tre esercizi e non è rinnovabile. 4. Il Collegio dei Sindaci Revisori partecipa alle riunioni del Consiglio direttivo con funzioni consultive. 5. Il Collegio dei Sindaci Revisori deve: a) controllare la gestione economico-finanziaria dell’Associazione; b) vigilare sull’osservanza delle norme del presente Statuto e del regolamento interno; c) accertare la regolare tenuta delle scritture contabili e dei rendiconti; d) presentare la relazione annuale al rendiconto economico e finanziario consuntivo all’assemblea degli associati deputata all’approvazione dello stesso. Art. 19 Comitato Tecnico Per il raggiungimento dello scopo sociale l’Associazione si avvale di un Comitato Tecnico per aiutare le Amministrazioni socie nella risoluzione delle problematiche relative alla gestione sostenibile delle lagune e delle zone umide, definendo protocolli d’intesa con Istituti ed Enti, anche non soci, che hanno riconosciuta competenza nella gestione delle aree lagunari, e di collaborazione alla progettazione e realizzazione di opere finalizzate alla tutela e valorizzazione dei biotopi lagunari. Il Comitato Tecnico è composto da soci o da designati dagli Enti, con cui si è stipulato apposito protocollo d’intesa, ed è nominato dal Consiglio direttivo dell’Ente sulla base dei curriculum professionali dei soci. In caso di collaborazione alla progettazione ed alla realizzazione di opere ai componenti il Comitato tecnico, specificatamente incaricati per il tramite dell’Associazione, sono riconosciute le competenze tariffarie, concordate e previste nel quadro economico dei progetti, e regolati da apposita convenzione. Nel caso che a comporre il Comitato tecnico sono individuati dipendenti delle Amministrazioni socie, agli stessi viene riconosciuta la tariffa prevista dalla normativa per progettazione interna Il Comitato tecnico: - svolge ogni azione utile per ottenere dall’Unione Europea, dal Parlamento, dal Governo e dalle Regioni i provvedimenti legislativi e finanziari necessari ed opportuni per la gestione sostenibile dei laghi e delle lagune; - si impegna nello studio delle soluzioni normative e tecniche ottimali per la gestione sostenibile dei laghi e delle lagune a partire dalle condizioni economiche, culturali, strutturali e gestionali delle specifiche realtà; - promuove ogni approfondimento delle problematiche connesse al rapporto uomo-laguna proponendosi di definire una carta dei diritti delle lagune rispetto alla quale ripensare i processi di antropizzazione realizzati sul territorio; - studia strategie comuni delle città socie per il raggiungimento dello scopo sociale; - attiva campagne di sensibilizzazione nei confronti di tutti gli utenti delle lagune per garantire migliori condizioni di utilizzo sia con riferimento alle attività produttive (pesca, caccia, turismo, uso del bacino imbrifero) che alle iniziative di tutela; - promuove un raccordo a livello internazionale, ed in particolare europeo, delle città lagunari; - svolge ogni altra iniziativa utile al raggiungimento dello scopo sociale. Art. 20 Istituzione di Gruppi di Lavoro e loro funzione
1. Secondo gli indirizzi dell’Assemblea e in accoglimento delle proposte degli associati, il Consiglio Direttivo istituisce Gruppi di Lavoro quale strumento d’analisi, d’approfondimento e di confronto sulle tematiche di rilevante interesse per l’Associazione. 2. Possono far parte dei Gruppi di Lavoro anche tecnici esperti non soci. 3. L’organizzazione del lavoro per gruppi caratterizza l’articolazione della struttura dell’Associazione, garantendo, nella distinzione dei compiti e dei ruoli, il massimo grado di coerenza, efficacia e partecipazione. Art. 21 Il Regolamento
1. Il regolamento, approvato dall’Assemblea, disciplina le quote associative annuali e le modalità d’erogazione di servizi, dei relativi contributi nonché le modalità di partecipazione dei soci alla vita e alle iniziative dell’Associazione e quanto risultasse necessario per il funzionamento dell’Associazione stessa. TITOLO VI NORME FINALI Art. 22 Scioglimento e devoluzione dei beni dell’Associazione 1. In caso di scioglimento dell’Associazione l’Assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina il liquidatore, scelto preferibilmente fra i rappresentanti degli associati, fissandone i poteri previa osservanza delle disposizioni di legge che regolano la materia. 2. All’atto dello scioglimento, il patrimonio dell’Associazione, al netto delle eventuali passività, verrà devoluto ad altre associazioni con finalità analoghe e comunque a fini di utilità sociale, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge. Art. 23 Libri sociali e pubblicità degli atti 1. Deve essere assicurata pubblicità e trasparenza degli atti relativi all’attività dell’Associazione, con particolare riferimento ai rendiconti annuali. 2. Deve essere assicurata la regolare tenuta dei seguenti libri sociali: - Libro Verbali delle Assemblee degli Associati; - Libro Verbali del Consiglio direttivo; - Libro degli Associati. 3. I libri sociali, conservati presso la sede, devono essere messi a disposizione degli associati per la consultazione. Art. 24 Composizione delle controversie 1. In caso insorga controversia in tema di rapporti associativi tra associati ovvero tra associati ed organi dell’Associazione, ne sarà rimessa la composizione al giudizio di un collegio di tre arbitri che decideranno secondo equità. 2. La parte che intende ricorrere all’arbitrato irrituale ne dà comunicazione scritta all’altra parte; gli arbitri sono nominati dal Presidente del Consiglio Notarile della città di riferimento dell’Ente titolare della Presidenza dell’Associazione su richiesta di una parte Il collegio arbitrale giudicherà come amichevole compositore, senza il rispetto di nessuna formalità, salvo il rispetto del contraddittorio e con decisione inappellabile. Esulano dalla presente clausola compromissoria quelle controversie che, a norma del codice di procedura civile, non possano formare oggetto di compromesso. Art. 25 Modifiche dello Statuto Il presente Statuto, fatte salve le disposizioni di cui al precedente art. 12, è modificabile con deliberazioni dell’Assemblea straordinaria. Art. 26 Rinvio 1. Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si fa riferimento al Codice Civile ed alle altre norme di legge vigenti in materia di associazionismo, che, ove imperative, prevarranno su quelle di cui al presente statuto che saranno conseguentemente disapplicate.
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